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   02/01/2018  SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. - Sindaco
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Con D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in Legge n. 172 del 4/12/2017 sono apportate le seguenti modifiche al D.L. 189/2016:
- I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1,dello stesso decreto, provvedono entro la data del "31 marzo 2018" alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalita' di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.
- per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura Aedes, entro 60 gg dalla data di comunicazione dei lavori e comunque non oltre la data del 30 aprile 2018, gli interessati devono presentare devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta. Il Commissario può disporre il differimento di tale termine  per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepita dal soggetto interessato.

Con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 44 del 15/12/2018 "Criteri di indirizzo per la progettazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi." si apporta la seguente modifica all'Ordinanza n. 8 del 14/12/2016:
- il primo periodo dell'art. 2 comma 2 è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione del contributo il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio, secondo quanto indicato dall'articolo 5, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell'amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari".